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Sintesi sul DDL sulla violenza in famiglia




SINTESI del DISEGNO DI LEGGE

 Nuove disposizioni per la sensibilizzazione,  prevenzione e repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia e per la tutela delle vittime di violenza sessuale e di genere

 Il disegno di legge affronta il tema della violenza in famiglia e della violenza di genere partendo da prospettive d’intervento educativo, sanitario e socio-assistenziale.

 Viene affermata la responsabilità delle amministrazioni statali nell’opera di informazione e sensibilizzazione generale al fine di prevenire ogni forma di violenza in famiglia e contro la persona.

Sottolinea la necessità che la comunicazione e la pubblicità si mantengano nei limiti della non discriminazione e che le politiche di contrasto si sviluppino sulla base di dati statistici certi e con un monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.

 Sono individuati i livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle famiglie e delle persone vittime della violenza. Si prevede la realizzazione di una rete di servizi territoriali tra loro integrati, dotati di personale specializzato e in grado di affrontare sia problemi immediati che problemi di medio e lungo termine, ed efficacemente operanti nell’ambito dei servizi sociali garantiti dalla fondamentale riforma della legge 328 del 2000. L’intervento dei servizi socio-assistenziali viene facilitato dalla previsione di un obbligo di comunicazione posto a carico dell’autorità giudiziaria investita dei singoli casi.

E’ previsto un canale straordinario di finanziamento di progetti di protezione sociale e reinserimento da parte del Fondo per le politiche delle pari opportunità.

Viene esteso l’articolo 572 c.p. in materia di maltrattamenti in famiglia, estendendo l’ipotesi dei reato ai maltrattamenti del convivente; elevando la pena e aggravando il reato commesso nei confronti del minore di quattordici anni.

Si disciplina la fattispecie della sottrazione e trattenimento di minore all’estero, attualmente punibile solo se integra gli estremi del sequestro di persona. Sono purtroppo noti e frequenti i casi in cui uno dei due genitori porta o trattiene con sé all’estero il figlio minore, sottraendolo al coniuge affidatario, senza subire alcuna conseguenza. La disposizione consentirà, su querela del coniuge offeso, non solo di sottoporre a processo il responsabile della sottrazione, ma anche di sospendere l’esercizio della potestà genitoriale.

Si prevedono modifiche alle norme sui delitti contro la libertà individuale e la libertà personale

Si segnalano le più significative: 

a) il colpevole dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, qualora la vittima abbia meno di 14 anni non potrà invocare la scusa di non conoscere l’età della vittima

b) costituirà circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale il fatto che l’autore del delitto sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza; 

c) si introduce il delitto di adescamento di minorenni (in inglese grooming), configurato come la condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente. Si affronta un problema che sempre più angustia le famiglie, preoccupate dei contatti frequenti dei loro figli con sconosciuti, soprattutto attraverso il web.

 Si introduce il reato di atti persecutori, nei casi più gravi procedibile d’ufficio, che affronta una serie di ipotesi oggi scarsamente tutelate dal codice penale sotto le ipotesi di cui agli articoli 612 (minacce) e 660 (molestia o disturbo alle persone). Rilevante è il peso che nella fattispecie assume il turbamento della persona offesa.

Si aggrava il reato di truffa commesso con grande frequenza nei confronti degli anziani, e che costituisce nei loro confronti una forma di violenza a volte peggiore di quella fisica.

Raddoppiano i termini di prescrizione per i reati di maltrattamenti; prostituzione minorile; pornografia minorile; violenza sessuale aggravata dalla età minore di 14 anni o dall’età minore di sedici unita alla qualità di ascendente del colpevole; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo; adescamento di minorenni.

Si introduce l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dei provvedimenti  che impongono l’allontanamento e il non avvicinamento del violento al fine di sollecitare il ritiro dei permessi di porto delle armi eventualmente in suo possesso.

Si prevede che gli enti locali o i centri antiviolenza che prestano assistenza alla persona offesa, possano intervenire nei giudizi per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, anche nei confronti di minori e di gruppo, e di adescamento. Tale possibilità è prevista anche per l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, presso il Dipartimento della famiglia nei casi dei medesimi delitti commessi in danno di minori. Mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri possa costituirsi parte civile nei procedimenti per reati qualificati dalla discriminazione

Per godere dei benefici penitenziari, i condannati per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale e violenza di gruppo, se commessi in danno di minorenni e atti sessuali con minorenni, dovranno partecipare positivamente ad un programma di riabilitazione specifica.

Qualora il giudice disponga l’allontamento dalla casa familiare, prevede contestualmente l’ausilio della forza pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non provveda spontaneamente. Si tratta di una disposizione che è intesa a prevenire tutti gli atti di violenza possibili tra la ricezione dell’ordine del giudice e l’effettivo allontanamento.